Guida pratica per orientarsi tra responsabilità, rischi e documenti da richiedere
Quando una persona cara muore, oltre al dolore, ai familiari arriva anche un carico di incombenze pratiche: successione, beni da gestire, rapporti bancari, immobili, eventuali conti in sospeso.
Tra questi, i debiti tributari del defunto rappresentano uno dei punti più delicati, e spesso anche uno dei più sottovalutati.
Capire se il defunto avesse pendenze fiscali è fondamentale perché:
- I debiti tributari si trasmettono agli eredi (ma solo se accettano l’eredità).
- Le sanzioni NO, non passano agli eredi, ed è possibile chiederne lo sgravio.
- L’erede rischia di accettare senza sapere cosa sta accettando.
- In alcuni casi, la scelta migliore può essere:
- la rinuncia all’eredità,
- oppure l’accettazione con beneficio di inventario,
strumenti che proteggono il patrimonio personale.
Per questo motivo è essenziale avere una fotografia chiara e affidabile della situazione debitoria del de cuius prima di effettuare qualsiasi atto che possa comportare accettazione (anche tacita).
Perché informarsi è essenziale: il rischio dell’accettazione “inconsapevole”
Molti chiamati all’eredità non si rendono conto che alcuni comportamenti apparentemente innocui costituiscono accettazione tacita, come ad esempio:
- pagare una bolletta intestata al defunto,
- ritirare una raccomandata a lui indirizzata,
- usare o locare un immobile ereditario,
- prelevare dal suo conto,
- presentarsi nei giudizi pendenti.
Una volta acquisita la qualità di erede, non è più possibile tornare indietro.
E se emergono debiti rilevanti, il rischio è ritrovarsi a dover rispondere con il proprio patrimonio.
Per evitare tutto questo, serve una ricognizione completa, sistematica e documentata.
Quali strumenti esistono per conoscere i debiti tributari del defunto?
Esistono tre documenti chiave, oggi considerati imprescindibili per una verifica seria e affidabile.
-
Estratto di ruolo del defunto
È il documento che mostra:
- cartelle esattoriali attive,
- iscrizioni a ruolo,
- eventuali rateizzazioni,
- pagamenti eseguiti o scaduti.
Cosa serve per richiederlo:
L’erede fornisce:
- documento d’identità,
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti la qualità di erede.
Può essere richiesto tramite Agenzia Entrate-Riscossione (anche via PEC o online tramite intermediari abilitati).
👉 È il documento più immediato per verificare se esistono cartelle esattoriali.
-
Certificato dei carichi pendenti del defunto
È una vera e propria certificazione ufficiale.
Attesta:
- contestazioni tributarie in corso,
- irregolarità contestate dall’Agenzia delle Entrate,
- versamenti parziali o omessi,
- pendenze note all’anagrafe tributaria.
Perché è utile:
Completa l’estratto di ruolo, perché include anche situazioni non ancora iscritte a ruolo.
Come si richiede:
L’erede compila:
- il modulo ufficiale dell’Agenzia delle Entrate,
- indicando i dati del defunto nel campo “soggetto d’imposta”,
- e i propri dati nel campo “richiedente in qualità di erede”.
Può essere richiesto:
- allo sportello,
- via PEC della Direzione Provinciale competente,
- tramite intermediari professionali.
-
Certificato Unico dei Debiti Tributari (CUDT) – attenzione!
È spesso confuso con i documenti precedenti, ma NON è utilizzabile per persone decedute, perché:
- deve essere richiesto dal soggetto d’imposta,
- oppure da un delegato con delega firmata dal soggetto d’imposta.
Poiché un defunto non può rilasciare deleghe, non può essere usato dagli eredi.
👉 Molti lo ignorano, ma gli unici documenti realmente ottenibili sono i primi due.
Come organizzare una ricognizione efficace: istruzioni pratiche
Ecco un metodo semplice, passo-passo, che potresti fornire direttamente ai clienti.
STEP 1 — Verificare subito la presenza di cartelle attive
Richiedere l’estratto di ruolo ad Agenzia Entrate-Riscossione.
Se emergono cartelle, l’erede conoscerà:
- importi,
- scadenze,
- eventuali sanzioni (non dovute),
- stato delle rateizzazioni.
STEP 2 — Ottenere una certificazione “di pienezza”
Richiedere il certificato carichi pendenti del defunto.
Serve per individuare:
- avvisi bonari,
- contestazioni accertative,
- irregolarità non ancora trasformate in cartelle.
STEP 3 — Richiedere ai professionisti del defunto (se presenti)
- vecchio commercialista,
- CAF,
- avvocato tributarista.
Possono avere in archivio:
- avvisi di accertamento,
- comunicazioni pregresse,
- dichiarazioni fiscali.
STEP 4 — Valutare le tre possibili scelte successorie
- Accettazione pura e semplice
Da valutare solo se:
- non ci sono debiti rilevanti,
- o il patrimonio attivo è di molto superiore.
- Accettazione con beneficio d’inventario
Protegge il patrimonio personale.
Utile quando:
- i debiti ci sono ma non si conoscono con precisione,
- o il patrimonio è complesso.
- Rinuncia all’eredità
Scelta netta, ma spesso necessaria in caso di debiti elevati o ingovernabili.
Consigli operativi per i chiamati all’eredità
- Agire subito: i tempi successori partono automaticamente, anche se gli eredi non si attivano.
- Evitare atti potenzialmente “taciti”: prima di qualsiasi gesto, accertare la posizione debitoria.
- Conservare ogni documento: soprattutto certificati rilasciati dagli enti.
- Richiedere lo sgravio delle sanzioni: ricordarsi che non passano agli eredi.
- Valutare sempre un professionista quando l’attivo e il passivo sono incerti.
Le immagini raffiguranti persone in questo articolo hanno scopo puramente illustrativo e sono state generate tramite intelligenza artificiale.
In presenza di una società in cui la rete familiare si sta frammentando e rarefacendo, in un numero crescente di casi il patrimonio ereditario risulta devoluto a persone non direttamente facenti parte del nucleo familiare e, per questo, soggetti all’imposta di successione, Di seguito trattiamo di alcuni strumenti finanziari che possono rendere fiscalmente più efficiente la propria pianificazione.
In Italia, alcuni titoli di Stato e strumenti finanziari equiparati sono esenti dall’imposta di successione, il che significa che non concorrono alla formazione dell’attivo ereditario e non sono soggetti a tassazione al momento del trasferimento agli eredi. Ecco un riepilogo dettagliato:
Titoli esenti da imposta di successione
- Titoli del debito pubblico italiano:
- BOT (Buoni Ordinari del Tesoro)
- BTP (Buoni del Tesoro Poliennali)
- CCT (Certificati di Credito del Tesoro)
- Buoni fruttiferi postali
- Titoli emessi da Stati dell’Unione Europea e da Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), purché in white list, ovvero con accordi di scambio di informazioni fiscali con l’
- Titoli emessi da enti o organismi internazionali, come:
- BEI (Banca Europea per gli Investimenti)
- BERS (Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo)
- BIRS (Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo)
- Titoli del risparmio postale, emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo Stato.
- PIR (Piani Individuali di Risparmio), introdotti con la legge di bilancio del 2017.
- Fondi di investimento che includono titoli di Stato o equiparati: l’esenzione si applica proporzionalmente alla quota del fondo investita in tali titoli. La società di gestione deve rilasciare una certificazione da allegare alla dichiarazione di successione.
Polizze Vita
Un discorso a parte meritano le polizze vita. Esse non fanno parte dell’attivo ereditario. Vengono liquidate ai beneficiari jure proprio, cioè per diritto proprio e non per diritto successorio. Tale liquidazione è esente dall’imposta di successione. Il limite più importante nella designazione dei beneficiari consiste nel fatto che il versamento in polizza che vada a ledere la quota di riserva prevista dalla legge per alcuni congiunti (c.d. legittima) viene considerata donazione indiretta pertanto suscettibile di azione riduzione da parte dell’erede leso.
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La comunione legale dei beni è il regime patrimoniale che, in Italia, si applica automaticamente ai coniugi che non abbiano scelto espressamente la separazione dei beni. Questo regime è stato introdotto con la riforma del diritto di famiglia (Legge n. 151/1975), entrata in vigore il 20 settembre 1975. Tuttavia, per le coppie sposate prima di tale data, il legislatore ha previsto un regime transitorio per regolare il passaggio dal vecchio sistema (separazione dei beni) al nuovo.
📜 Il regime patrimoniale prima e dopo la riforma
- Prima del 20 settembre 1975: il regime legale era la separazione dei beni.
- Dal 20 settembre 1975: entra in vigore la comunione legale dei beni come regime predefinito.
- Periodo transitorio: dal 20 settembre 1975 al 15 gennaio 1978, per consentire ai coniugi sposati prima della riforma di adeguarsi o manifestare dissenso.
🔄 Il regime transitorio (art. 228 L. 151/1975)
Il regime transitorio ha previsto che:
- I coniugi sposati prima del 20 settembre 1975 sarebbero passati automaticamente alla comunione legale dei beni per gli acquisti effettuati dopo tale data, salvo dissenso espresso entro il 15 gennaio 1978.
- Il dissenso poteva essere manifestato:
- Con atto unilaterale davanti a notaio o ufficiale di stato civile;
- Con convenzione matrimoniale tra i coniugi.
- In assenza di dissenso, dal 16 gennaio 1978 tutti i beni acquistati dopo il 20 settembre 1975 e ancora esistenti nel patrimonio del coniuge entravano automaticamente in comunione 1.
🧩 Casi particolari e giurisprudenza
La Corte di Cassazione ha chiarito che:
- I beni acquistati durante il periodo transitorio (1975–1978) entrano in comunione solo se ancora esistenti nel patrimonio del coniuge al 16 gennaio 1978 1.
- Se un bene è stato venduto o trasferito prima di tale data, non entra nella comunione.
- È possibile, entro il 16 gennaio 1978, estendere volontariamente la comunione anche ai beni acquistati prima del 1975, con apposita convenzione.
📌 Conclusioni
Il regime transitorio ha avuto un impatto significativo su molte famiglie italiane sposate prima del 1975, introducendo un meccanismo di adesione tacita alla comunione legale, salvo espressa volontà contraria. Ancora oggi, in sede di separazione o successione, è fondamentale verificare:
- La data del matrimonio;
- La presenza o meno di atti di dissenso;
- La data e la natura degli acquisti effettuati nel periodo transitorio.
Maria, cittadina italiana residente da anni in Belgio, ha due figli e un patrimonio distribuito tra i due Paesi: un appartamento a Udine, un conto bancario a Bruxelles e alcuni investimenti in entrambi gli Stati. Conscia della complessità delle successioni internazionali, Maria desidera pianificare in anticipo la propria eredità per evitare conflitti tra i figli e garantire una gestione semplice e trasparente del suo patrimonio.
Il contesto normativo: il Regolamento (UE) n. 650/2012
Dal 17 agosto 2015, le successioni transfrontaliere nell’Unione Europea sono regolate dal Regolamento (UE) n. 650/2012, che ha introdotto criteri uniformi per determinare:
- La legge applicabile alla successione;
- L’autorità competente;
- Il riconoscimento delle decisioni e degli atti pubblici tra Stati membri;
- Il Certificato Successorio Europeo (CSE)1.
Quale legge si applica alla successione?
In linea generale, la legge applicabile alla successione è quella dello Stato dell’ultima residenza abituale del defunto. Tuttavia, Maria può scegliere espressamente che si applichi la legge italiana, in quanto cittadina italiana. Questa scelta deve essere fatta in modo formale, ad esempio in un testamento.
Questa opzione è particolarmente utile per evitare che si applichino norme belghe (che, ad esempio, non prevedono la “legittima” come in Italia) e per garantire coerenza con le sue volontà.
Il Certificato Successorio Europeo: uno strumento chiave
Il Certificato Successorio Europeo (CSE) è un documento rilasciato dall’autorità competente (in Italia, solitamente un notaio o il tribunale) che certifica lo status di erede, legatario o esecutore testamentario. Il CSE è valido in tutti gli Stati membri dell’UE (eccetto Danimarca e Irlanda) senza bisogno di ulteriori formalità.
Nel caso di Maria, il CSE permetterà ai figli di:
- Dimostrare la loro qualità di eredi in Italia e in Belgio;
- Accedere ai conti bancari;
- Vendere o gestire gli immobili;
- Evitare procedure parallele e conflitti di giurisdizione.
Aspetti fiscali
È importante notare che il Regolamento non armonizza le imposte di successione, che restano disciplinate dalle leggi nazionali. I figli di Maria dovranno quindi affrontare due regimi fiscali distinti: quello italiano e quello belga. Una pianificazione attenta, con il supporto del nostro studio, di concerto con il notaio incaricato, è essenziale per evitare doppie imposizioni o sorprese.
Conclusione
Maria, come molti cittadini europei con legami in più Paesi, può oggi contare su strumenti giuridici efficaci per pianificare la propria successione. Il Certificato Successorio Europeo rappresenta una garanzia di semplificazione, trasparenza e certezza giuridica. Tuttavia, è fondamentale agire per tempo, redigere un testamento chiaro e avvalersi di professionisti esperti in diritto internazionale privato.
Ecco un approfondimento sulla fiscalità della successione per una cittadina italiana residente in Belgio, con beni in entrambi i Paesi e due figli, che ha scelto l’ordinamento successorio italiano, alla luce degli accordi bilaterali per evitare la doppia imposizione.
⚖️ Quadro giuridico e fiscale
- Scelta della legge applicabile
Maria, cittadina italiana residente in Belgio, ha scelto nel proprio testamento di applicare la legge italiana alla sua successione, come previsto dal Regolamento (UE) n. 650/2012. Questo riguarda la distribuzione dei beni, ma non la tassazione, che resta disciplinata dalle leggi fiscali nazionali.
💰 Tassazione della successione: Italia vs Belgio
🇮🇹 Italia
- L’imposta di successione si applica sui beni situati in Italia.
- Per i figli, l’aliquota è del 4%con una franchigia di 1 milione di euro
- Se i beni ereditati superano la franchigia, si paga solo sulla parte eccedente.
🇧🇪 Belgio
- La tassazione è regionale(Fiandre, Vallonia, Bruxelles), con aliquote progressive fino al 30% per i figli.
- Non esiste una franchigia elevata come in Italia.
- L’imposta si applica sui beni situati in Belgio e, in alcuni casi, anche su quelli all’estero se il defunto era residente in Belgio.
🌍 Convenzione Italia-Belgio contro la doppia imposizione
Italia e Belgio hanno stipulato una Convenzione bilaterale per evitare la doppia imposizione, che si ispira al Modello OCSE
1 2. Tuttavia, non esiste una convenzione specifica per le imposte di successione tra i due Paesi. Questo significa che:
- Entrambi gli Stati possono tassare i beni situati nel proprio territorio.
- I beni immobili sono tassati solo nello Stato in cui si trovano.
- I beni mobili (es. conti bancari, azioni)possono essere tassati in entrambi i Paesi, con possibili meccanismi di credito d’imposta per evitare la doppia imposizione.
✅ Strategie per evitare la doppia imposizione
- Pianificazione testamentaria con notaio esperto in diritto internazionale.
- Utilizzo del Certificato Successorio Europeo (CSE)per semplificare il riconoscimento degli eredi.
- Segmentazione del patrimonio: ad esempio, mantenere beni mobili in un solo Paese.
- Richiesta di credito d’imposta in Italia o Belgio per le imposte già pagate nell’altro Stato.
- Donazioni in vita con pianificazione fiscale (in Belgio, le donazioni registrate possono essere tassate meno delle successioni).
🧾 Esempio pratico
Maria lascia:
- Un appartamento a Udine (valore: 400.000 €)
- Un conto in Belgio (valore: 200.000 €)
- Investimenti in entrambi i Paesi (valore totale: 400.000 €)
I figli:
- Pagheranno in Italia il 4% solo sulla parte eccedente la franchigia di 1 milione €.
- Pagheranno in Belgio l’imposta regionale sulla parte di beni situati lì.
- Potranno richiedere un credito d’imposta se un bene mobile è tassato in entrambi i Paesi.
Se vuoi, possiamo aiutarti a:
- Redigere un testamento conforme alla normativa europea;
- Creare una tabella comparativa delle imposte tra Italia e Belgio;
- Simulare un calcolo fiscale per i figli in base al patrimonio.
Facciamo uno sforzo di immaginazione un po’ innaturale, i più scaramantici sappiano che … allunga la vita.
Per un attimo fingiamo che ieri si fosse aperta la nostra successione e che i nostri eredi affranti, superati i primi momenti entrino nel nostro studio a rovistare tra cassetti e raccoglitori per capire cosa abbiamo lasciato loro e come lo abbiamo lasciato.
Solo il 17% degli italiani dichiara di aver già fatto testamento o di avere intenzione di farlo e la percentuale è scesa del 4% dal 2020, mentre il 42% esclude di volerlo fare.
Nel nostro studio meno del 15% delle dichiarazioni di successione che pervengono derivano da volontà testamentarie. Il che denota l’enorme sottovalutazione degli impatti che potenzialmente abbiamo sulla nostra famiglia e/o agli altri aventi diritto alla nostra eredità.
Sia che la successione segua le nostre ‘ultime’ volontà sia che segua le volontà della legge (in assenza di testamento), c’è il grande problema di ricostruire situazioni spesso caotiche, in cui diventa difficile elaborare un prospetto riepilogativo e trovare il modo per contattare banche, assicurazioni datori di lavoro e controparti per venire a capo della situazione patrimoniale netta.
Il tema è aggravato dal contesto socio-demografico in cui le famiglie mononucleari che hanno raggiunto il 60% del totale. In questi casi è molto probabile che le informazioni condivise con parenti e amici siano molto scarse, e la ricostruzione della realtà diventa molto più difficile.
La corretta programmazione patrimoniale ai fini ereditari, la maggior parte delle volte produce effetti positivi immediati, già nella sua fase di attuazione, in cui i soggetti attivi immaginano quale futuro dare alle proprie sostanze.
Rappresenta l’occasione di:
- mettere ordine alle proprie sostanze facendo pulizia di posizioni insignificanti e concentrandosi sulle voci patrimoniali di valore;
- dare efficienza fiscale al proprio patrimonio, non solo in ottica successoria, ma anche per attivare gli strumenti esistenti che addolciscono l’impatto fiscale del nostro risparmio;
- fare delle scelte di destinazione che possono anche responsabilizzare i destinatari e i beneficiari nei nostri confronti;
ma soprattutto
- è l’occasione di riconsiderare la nostra strategia patrimoniale, per dare un obiettivo preciso alle singole voci valutando l’utilità di una progressiva semplificazione.
Pianificare la propria successione diventa quindi una vera e propria operazione di “Life Planning”.
Tutto questo ci permette di produrre e mantenere sempre aggiornato, un report che, non solo elenca e valorizza tutte le voci del nostro patrimonio, ma fornisce ordinate istruzioni di contatto verso i soggetti con i quali abbiamo rapporti in essere: intermediari finanziari, datori di lavoro o nostri dipendenti, soci, amministratori di condominio, locatari e locatori, enti previdenziali, commercialisti e professionisti in genere.
Ci piace sempre ricordare che la pianificazione produce anche effetti positivi per la collettività. Predispone ad esempio i nostri immobili ad un immediato ri-uso con effetti positivi, non solo per le nostre finanze ma anche per il paesaggio e per l’ambiente. Permette di ottenere gli stessi obiettivi con un assorbimento di ricchezza molto minore, il che preserva il benessere della nostra famiglia e della comunità che la circonda. Se siamo imprenditori, mantiene indenne la nostra azienda, con grande beneficio per i lavoratori, i clienti e i fornitori.
CHE FARE?
Il nostro studio incoraggia a soffermarsi su questo tema e simulare quale sarebbe l’impatto di una successione disordinata. Professionisti con competenze specialistiche sono in grado di elaborare per voi soluzioni per la corretta costruzione di un patrimonio ordinato, una corretta strategia di tutela dai rischi e la formulazione di disposizioni testamentarie chiare ed efficaci.